la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 e' autorizzata la spesa
di lire 7.000 milioni per l'applicazione  della  legge  regionale  15
luglio  1985,  n.  46,  come successivamente modificata ed integrata,
concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita' e
di connesse strutture di servizio.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul  bilancio  della  Regione  per  l'anno 1992 al capitalo
64660.
   3. Alla copertura della spesa di cui  al  comma  uno  si  provvede
mediante  utilizzo  per  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.
8  del  bilancio  della  Regione   per   l'anno   1992,   concernente
potenziamento  degli  impianti  di  risalita  (Sviluppo  economico  -
interventi settoriali - turismo - punto D.4.2.5).
   4.  A  decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di
cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46,  si  provvedera'  con
legge  di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di  contabilita'
generale della regione autonoma Valle d'Aosta".