la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita' e di connesse strutture di servizio. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1992 al capitalo 64660. 3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente potenziamento degli impianti di risalita (Sviluppo economico - interventi settoriali - turismo - punto D.4.2.5). 4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta".